Condizioni generali di vendita (CGV) di EUROTECH Maier Ernst GmbH

§ 1 Campo di applicazione:

(1) Le condizioni descritte di seguito disciplinano la vendita di merci e la prestazione di servizi da parte di EUROTECH. Le presenti condizioni si applicano anche ai contratti futuri.
(2) Non sono accettate né considerate valide condizioni contrarie alle presenti condizioni generali di vendita, in particolare le condizioni di acquisto del cliente, e ciò anche senza esplicita obiezione da parte di EUROTECH.
(3) Eventuali modifiche delle presenti condizioni richiedono la forma scritta. L’ordine di acquisto o l’accettazione della consegna implica in ogni caso l’accettazione delle presenti condizioni.

§ 2 Offerta, accettazione, conferma d’ordine:

(1) Le offerte di EUROTECH hanno validità a termine. Il termine di validità è contenuto nell’offerta.
(2) EUROTECH accetta gli ordini di acquisto mediante conferma scritta. Qualora la conferma d’ordine di EUROTECH si discostasse dalle condizioni descritte nell’ordine, il contratto si perfeziona alle condizioni di EUROTECH, a meno che il cliente non si opponga per iscritto subito dopo il ricevimento della conferma d’ordine.
(3) EUROTECH ha facoltà di accettare gli ordini anche solo parzialmente.

§ 3 Prezzo:

(1) Tutti i prezzi si intendono al netto, franco stabilimento e comprensivi di imballaggio standard. L’eventuale imballaggio speciale (per esempio imballaggio unitario o imballaggio per il trasporto marittimo) richiesto dal cliente è a suo carico. Salvo diversa pattuizione, si applicano i prezzi in vigore alla data della consegna.
(2) Se, dopo avere concordato un prezzo di vendita, i costi in base ai quali era stato determinato dovessero subire variazioni, EUROTECH ha facoltà di adeguare il prezzo in misura proporzionale.
(3) In caso di ritardi nella consegna imputabili al cliente, EUROTECH può compensare i costi aggiuntivi che ne dovessero conseguire con un aumento commisurato del prezzo di vendita. Ciò non pregiudica comunque il diritto di EUROTECH al risarcimento degli eventuali danni subiti.
(4) Le imposte, i diritti doganali e ogni altra spesa che il cliente debba sostenere per prendere in consegna la merce è da considerarsi a suo carico, a meno che EUROTECH non si sia espressamente impegnata per iscritto a farsene carico.

§ 4 Luogo di esecuzione, consegna:

(1) Il luogo di esecuzione del contratto è la sede di EUROTECH.
(2) La spedizione e il trasporto avvengono a carico e a rischio del cliente. Il passaggio del rischio al cliente avviene nel momento in cui gli viene offerta la fornitura nel luogo di esecuzione del contratto. In caso di mancata accettazione della fornitura, il cliente entra in mora di accettazione. La consegna da parte di EUROTECH si considera comunque eseguita ed EUROTECH è autorizzata a tenere in deposito la merce a spese del cliente. I relativi costi di magazzino devono essere completamente rimborsati a EUROTECH.
(3) EUROTECH ha facoltà di effettuare consegne parziali, alle quali si applicano per intero le presenti condizioni di vendita.
(4) Nel caso in cui EUROTECH, per cause impreviste che esulano dal suo controllo (forza maggiore, ritardi nelle consegne da parte di subfornitori, guasti o interruzioni produttive non imputabili a sua colpa, carenze di materie prime o energia non imputabili a sua colpa, ecc.), non fosse in grado di realizzare la consegna entro il termine pattuito, ha il diritto di rimandarla a quanto prima gli sia possibile, purché sia ancora ragionevole per il cliente accettare la fornitura entro tale termine. In caso contrario EUROTECH ha il diritto di recedere dal contratto. Per altri ritardi nelle consegne EUROTECH risponde solo nei casi di dolo o colpa grave.
(5) La mancata concessione della licenza d’importazione non libera il cliente dai suoi obblighi contrattuali.

§ 5 Garanzia e responsabilità:

(1) EUROTECH garantisce che la merce fornita corrisponda all’oggetto del contratto.
(2) Al ricevimento della merce il cliente ha l’obbligo di controllarla accuratamente, segnalando per iscritto ed entro il termine di dieci giorni dal ricevimento eventuali difetti riscontrati e allegando inoltre un campione della merce contestata, pena l’esclusione di qualsiasi successiva rivendicazione, anche per danni derivanti dai vizi della cosa. In presenza di un difetto contestato entro i termini, EUROTECH può decidere a propria discrezione di porvi rimedio mediante riparazione o sostituzione, di ritirare la merce difettosa con abbuono del prezzo d’acquisto o di concedere uno sconto. Il cliente non può opporre altre pretese di sorta.
(3) Per le informazioni sui prodotti riportate in cataloghi, comunicazioni pubblicitarie, dépliant, ecc. EUROTECH non fornisce alcuna garanzia.
(4) La durata della garanzia è di 6 mesi a partire dal momento in cui la merce viene offerta al cliente nel luogo di esecuzione del contratto.
(5) Il cliente non può in alcun caso sospendere i pagamenti per rivendicazioni riguardanti la garanzia né per altre pretese di qualunque tipo.
(6) EUROTECH risponde per eventuali danni solo in caso di dolo o colpa grave accertata a proprio carico. Per i danni conseguenti, e in particolare per mancati guadagni e costi di ritiro, EUROTECH non si assume alcuna responsabilità. La responsabilità di EUROTECH è limitata a un valore di 100.000,00 euro. Per eventuali rivendicazioni (di rivalsa) di imprenditori per prodotti difettosi, EUROTECH risponde fino a un massimo di 100.000,00 euro.
(7)  La restituzione delle merci contestate può avvenire esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte di EUROTECH. Se la merce viene restituita senza autorizzazione, EUROTECH ha facoltà di respingere la resa e di rispedirla al cliente a sue spese.
(8) I campioni forniti in visione possono discostarsi dalla merce fornita per qualità, caratteristiche, forma, modello e funzionalità.

§ 6 Riserva di proprietà

(1) Le merci oggetto del contratto rimangono di proprietà di EUROTECH fino all’adempimento da parte del cliente di tutti gli obblighi contrattuali, e in particolare fino al completo pagamento del prezzo d’acquisto (merce venduta con riserva di proprietà).
(2) Il cliente può rivendere le merci sottoposte a riserva di proprietà. Tale diritto viene meno nel caso in cui il cliente sia in ritardo con i pagamenti o preveda di non essere in grado di adempiere interamente, alla loro scadenza, ai pagamenti dovuti a EUROTECH.
(3) In caso di vendita della merce sottoposta a riserva di proprietà, il cliente cede fin d’ora a EUROTECH tutti i propri crediti derivanti dalla vendita o da qualsiasi altro tipo di sfruttamento economico della merce fino a totale copertura del prezzo d’acquisto dovuto a EUROTECH. Il cliente si impegna a registrare tale cessione nei propri libri contabili. Il cliente è autorizzato, fino a revoca, a riscuotere in nome proprio, per conto di EUROTECH, i crediti ceduti. Nel caso di vendita a credito della merce sottoposta a riserva di proprietà, il cliente è tenuto a riservarsene la proprietà.
(4) Il cliente cede a EUROTECH il diritto all’indennizzo assicurativo o al risarcimento dei danni che gli fossero eventualmente dovuti in caso di distruzione o danneggiamento della merce sottoposta a riserva di proprietà.
(5) La merce sottoposta a riserva di proprietà non può essere costituita in pegno né ceduta a titolo di garanzia.
(6) Nel caso in cui EUROTECH dovesse esercitare il proprio diritto di riserva di proprietà riprendendo possesso della merce, ha libera facoltà di venderla o di mettere all’asta. I ricavi così conseguiti potranno essere trattenuti da EUROTECH a soddisfazione del proprio credito, comunque non oltre il prezzo originariamente concordato. È fatto salvo il diritto di EUROTECH al risarcimento dei danni.

§ 7 Pagamento e mora:

(1) Il luogo di esecuzione del pagamento è la sede di EUROTECH.
(2) Non si accettano pagamenti con cambiali e assegni.
(3) Il pagamento del prezzo di acquisto deve essere eseguito entro 30 giorni dalla data della fattura, senza alcuna detrazione.
(4) In caso di mancato pagamento alla scadenza, EUROTECH ha facoltà di:

  • sospendere l'adempimento dei propri obblighi contrattuali fino al pagamento degli importi scoperti;
  • ricorrere a una congrua proroga dei termini di consegna delle merci o della prestazione dei servizi;
  • esigere il pagamento di tutti i pagamenti scoperti;
  • addebitare tutti i costi di sollecito e incasso e una percentuale d’interesse pari a 7 punti percentuali più del tasso Euribor a tre mesi, oppure,
  • in caso di mancato rispetto di una congrua dilazione, recedere dal contratto, nel qual caso EUROTECH può recedere completamente da tutto il contratto, anche in presenza di prestazioni divisibili. In caso di recesso da parte di EUROTECH, il cliente è tenuto al pagamento immediato di una penale pari al 10% del prezzo e al risarcimento dei danni.

(5) In caso di esecuzione forzata sul patrimonio del cliente o nel caso in cui sussistano dubbi da parte di EUROTECH sulla sua solvibilità, EUROTECH può:

  • richiedere l’immediato pagamento di tutti gli importi dovuti indipendentemente dalla loro scadenza,
  • sospendere tutte le forniture oggetto di contratti non ancora eseguiti ed effettuarle solo dietro pagamento anticipato. Se il cliente si rifiuta di pagare in anticipo, EUROTECH può recedere dal contratto e chiedere il risarcimento dei danni.

(6) Se il cliente entra in mora di accettazione, il pagamento diventa immediatamente esigibile.
(7) I pagamenti sono contabilizzati sempre sul debito meno recente, anche in caso di intestazione diversa, calcolando gli interessi e i costi risultanti.

§ 8 Foro competente e diritto applicabile:

(1) Tutti i rapporti giuridici fra EUROTECH e il cliente sono regolati dal diritto materiale austriaco. Non si applica la convenzione ONU sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili.
(2) La giurisdizione esclusiva per le controversie con i clienti che hanno sede all’interno dell’UE/dell’AELS compete al tribunale avente giurisdizione sulla sede di EUROTECH. Per tutte le controversie con i clienti la cui sede è situata fuori dall’UE o dall’AELS è competente il tribunale arbitrale internazionale della Camera di Commercio austriaca di Vienna. Sede dell’arbitrato è Feldkirch (Austria). La lingua dell’arbitrato è il tedesco. Qualora il contratto sia redatto in una lingua diversa dal tedesco, la lingua dell’arbitrato sarà l’inglese. Si applicano le norme della procedura celere. Senza pregiudizio alla giurisdizione del tribunale arbitrale, sia prima sia durante l’arbitrato, ciascuna parte può richiedere a un altro tribunale statale l’adozione di misure transitorie o cautelari e il tribunale adito ha facoltà di deliberare le misure richieste. Qualora in una controversia non si adisca né il tribunale competente come definito nelle precedenti disposizioni né il tribunale arbitrale, per tale controversia EUROTECH può citare in giudizio il cliente davanti ad altro tribunale avente giurisdizione sul cliente.

§ 9 Disposizioni finali:

(1) Il cliente non ha il diritto di compensare eventuali crediti nei confronti di EUROTECH con crediti vantati da EUROTECH nei confronti del cliente. Al cliente non spettano diritti di ritenzione.
(2) Il cliente non è autorizzato a cedere a terzi il proprio diritto alla fornitura dell’oggetto contrattuale.
(3) È esclusa l’impugnazione del contratto per errore del cliente.
(4) I documenti o le informazioni su EUROTECH, sui suoi prodotti, distributori o altri clienti che siano stati forniti al cliente o di cui egli sia altrimenti venuto a conoscenza, non possono essere divulgati o resi accessibili a terzi, in particolare ai concorrenti di EUROTECH. Norma analoga è valida per i documenti, quali campioni, preventivi di costo o materiali pubblicitari, che siano stati consegnati al cliente o di cui egli sia altrimenti venuto a conoscenza. Tutti i diritti su tali documenti sono riservati a EUROTECH.
(5) Qualora una o più disposizioni del contratto fossero o diventassero nulle o inefficaci, ciò non pregiudica la validità delle restanti clausole contrattuali. Le eventuali disposizioni nulle o inefficaci sono considerate sostituite con altre disposizioni valide ed efficaci che si avvicinino quanto più possibile allo scopo economico desiderato (clausola di invalidità e nullità parziale).
(6) Ai fini della validità di eventuali accordi accessori, modifiche e integrazioni è richiesta la forma scritta. La stessa è necessaria anche per derogare al suddetto requisito.
(7) Se il contratto è stipulato anche in inglese, ai fini dell’interpretazione del contratto e delle presenti condizioni fa fede il testo in lingua inglese.